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Alcooltest: è necessario attendere il difensore eventualmente nominato per procedere all'esecuzione?

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 4 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 28 del 07/01/2021 (qui il link della pronuncia).

Con la pronuncia in commento, in materia di sanzioni amministrative, gli Ermellini tornano ad occuparsi dell'alcooltest in caso di guida in stato di ebbrezza e, in particolare, della sussistenza dell'obbligo di attendere il difensore eventualmente nominato prima di procedere all'effettuazione del test.

Secondo la Corte, l'alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la p.g. unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

In particolare, è stato chiarito che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test.

I giudici di legittimità hanno aggiunto, inoltre, che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.

In ogni caso, si afferma che non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali né è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che, una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo prima di procedere all'esecuzione di un valido alcooltest.

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