Alle Sezioni Unite la spettanza dell'assegno divorzile in caso di nuova convivenza.
- Studio legale De Biase
- 9 apr 2021
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Cass. civ., sez. I, ordinanza 27 ottobre - 17 dicembre 2020, n. 28995.
Con l'ordinanza interlocutoria in commento, la Sezione I della Cassazione pone all’attenzione delle Sezioni Unite il quesito se la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata ed automatica soppressione dell’assegno di divorzile.
Com'è noto, l’orientamento più recente espresso dalla Corte di cassazione è nel senso dell’automatismo nella cessazione del diritto all’assegno divorzile non solo a seguito di nuove nozze ma anche di nuove convivenze more uxorio.
Sul punto, la Corte, nell'ordinanza di rimessione, ritiene che l’indicato automatismo andrebbe riferito al solo caso delle nuove nozze e non anche della convivenza, dovendosi, in tale ultimo caso, prediligere una valutazione discrezionale del giudice, da effettuare in relazione al caso concreto.
In particolare, gli Ermellini svolgono tali considerazioni sulla scorta di Sezioni Unite 18287/18 in merito ai criteri di determinazione dell’assegno, rilevando che il carattere perequativo – compensativo dell’assegno divorzile, volto a remunerare le rinunce professionali fatte e l’apporto fornito alla vita familiare da parte di uno dei coniugi, escluderebbe l’automatismo estintivo dell’assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza.
Nella pronuncia si legge, infatti, che "Il principio di autoresponsabilità destinato a valere in materia per il nuovo orientamento di questa Corte di legittimità, compendiato nelle ragioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 18287 cit., non può escludere e per intero, il diritto all'assegno divorzile là dove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo", "restando al giudice di merito, al più, da accertare l'esistenza di ragioni per un'eventuale modulazione del primo là dove la nuova scelta di convivenza si rilevi migliorativa delle condizioni economico-patrimoniali del beneficiario e tanto rispetto alla funzione retributiva dell'assegno segnata, come tale, dall'osservanza di una misura di autosufficienza".
Sulla scorta di tali premesse, la prima Sezione civile chiede "di stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento".
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