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Appellabilità della sentenza sfavorevole al condominio da parte del singolo condomino

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 7 gen 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 3003/2021 del 6 dicembre 2021.

La controversia trae origine da un deliberato assembleare ritenuto ingiusto, il cui procedimento di primo grado si concludeva con una sentenza di accoglimento in cui si affermava la nullità della nomina dell'amministratore.

Taluni condomini, in assenza di impugnazione da parte del condominio, proponevano appello.

Sulla questione, gli Ermellini hanno chiarito che «l'appello rispetto ad una sentenza che riguardi anche gli interessi dei singoli condomini, può essere proposto anche da questi ultimi, indipendentemente dalle decisioni del Condominio, che è solamente un'organizzazione amministrativa dei condomini stessi, sprovvista di personalità giuridica (Cass. S.U. sent. n. 10934/2019).

Secondo la Corte di Appello di Venezia, invece, un singolo condòmino non ha la facoltà d'impugnare una sentenza sfavorevole al condominio in cui è stata sancita la nullità della nomina dell'amministratore, in quanto trattasi di questione non incidente, in maniera diretta ed immediata, sui diritti del medesimo.

Nel motivare, dunque,, il rigetto dell'appello, la CdA afferma che «non va consentita l'impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacché, nelle cause di quest'ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo finisce per escludere la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condomino».


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