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Condominio: il d. ingiuntivo per spese degli anni addietro può fondarsi sull'ultimo rendiconto?

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 26 feb 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 1 mar 2021


Cass. civ., sent. n. 3847/2021 (qui il link della pronuncia).

Com'è noto, per la giurisprudenza, gli oneri condominiali risalenti nel tempo, qualora le relative voci siano state riportate nei rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall'amministratore (Corte Appello Genova n. 513/2009).

Nel giudizio oggetto della sentenza in commento, avente ad oggetto un'opposizione a d.i., la Corte riafferma, in primis, alcuni principi indiscussi in tema di decreto ingiuntivo per oneri condominiali e successivo giudizio oppositorio.

Secondo i giudici di legittimità, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4672).

Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass., 14 novembre 2012, n. 19938; Cass., 24 marzo 2017, n. 7741).

Sulla scorta di tali premesse di carattere generale, la Suprema Corte giunge ad affrontare nel merito la questione dei debiti pregressi del singolo condomino, affermando il seguente principio di diritto:

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.

La Suprema Corte ritiene, dunque, che il condomino non possa invocare il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese.




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