Decreto ingiuntivo per credito condominiale: è necessaria la messa in mora?
- Studio legale De Biase
- 10 mar 2021
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Trib. Roma, 5 febbraio 2021, n. 2053.

Laddove si tratti di recuperare oneri condominiali, generalmente l'amministratore fa recapitare al debitore una lettera di formale messa in mora, prima di adire l'autorità giudiziaria.
Occorre evidenziare, però, che per pacifica giurisprudenza la messa in mora è inutile se c'è da recuperare un credito condominiale.
Infatti, non esiste una norma che prescriva, quale condizione di procedibilità, l'invio di una formale diffida al condomino con cui ingiungere il pagamento e, contestualmente, concedere un lasso di tempo per provvedervi.
Sia che l'amministratore agisca nelle forme di cui all'art. 63, disp. att. c.c. (cioè, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) sia che proceda con procedimento sommario d'ingiunzione ordinario, la lettera di messa in mora non costituisce elemento indispensabile per agire per il recupero del credito.
In ogni caso, tale atto consente di interrompere la prescrizione e di far maturare gli interessi di mora, oltre, ovviamente, ad essere utile per tentare una composizione bonaria della controversia.
In tal senso, il Tribunale di Roma statuisce che «infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per non avere il condominio convenuto richiesto direttamente, prima del deposto del ricorso per ingiunzione di pagamento, il pagamento delle somme poi intimate (messa in mora).
Nessun previo adempimento formale è imposto all'amministratore di condominio per il recupero del credito per oneri condominiali non corrisposti in base allo stato di riparto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.. Egli, difatti, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso».
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