Fondo patrimoniale: i beni sono sempre impignorabili?
- Studio legale De Biase
- 23 feb 2021
- Tempo di lettura: 1 min

Cass. Civ., ord. n. 2904/2021.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2904 del 8 febbraio 2021 ha ribadito che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale è inammissibile se i debiti sono contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
La Cassazione accoglie così le doglianze del ricorrente, chiarendo nuovamente che il fondo patrimoniale indica la costituzione su beni determinati da parte di uno o di entrambi i coniugi di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; pertanto, essi non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.
La Suprema Corte ha altresì specificato che tale costituzione di fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., rimuovendo così (a vantaggio dei creditori) la limitazione delle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per bisogni familiari.
L’esecuzione sui beni del fondo, infatti, può avvenire soltanto laddove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza immediata e diretta con le necessità della famiglia, dunque delle obbligazioni assunte, anche precedentemente la costituzione del fondo, per bisogni estranei alla famiglia, i beni vincolati non rispondono.
In tale contesto, i Giudici hanno ritenuto opportuno ribadire cosa si intenda per «bisogni della famiglia», specificando che essi devono intendersi non in senso restrittivo, ma andando a ricomprendere anche quelle «esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Comentarios