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Il condòmino interventore non ha legittimazione ad appellare in caso di acquiescenza del condominio

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 23 feb 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ., sez. II, ord. n. 2636 del 4 febbraio 2021.

Con la recente ordinanza in commento, la Suprema Corte chiarisce il ruolo del condòmino interventore nel giudizio di appello.

In un giudizio di impugnazione, l’intervento effettuato da singoli condomini per sostenere le difese del Condominio si va ad identificare come intervento adesivo dipendente. Ne deriva da ciò che i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata.

Di conseguenza, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può effettuare alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale.

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