Le Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale - CAD.
- Studio legale De Biase
- 19 apr 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012.

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata sulla questione - rimessa dalla Sezione Quinta civile - se sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria di un atto impositivo, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova offerta dall'Agenzia delle Entrate dell'avviso di ricevimento con relative attestazioni ovvero sia necessario che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD).
Su detta questione si sono registrate, infatti, decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimita'.
Come osservato dalla Sezione rimettente, secondo un primo avviso (formatosi proprio in relazione ad atti di accertamento tributario), la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché', ai fini della sua ritualità, è richiesta, L. n. 890 del 1982 ex articolo 8, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione.
Ad opposte conclusioni perviene altro orientamento, emerso più di recente nella giurisprudenza di legittimità, compendiato dal principio di diritto per cui "in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
Alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 8 della Legge n. 890 del 1982 in disamina, quest'approccio ermeneutico reputa "imprescindibile" per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D., "in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale".
Nel comporre il contrasto, la Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, nell'aderire a tale più recente orientamento giurisprudenziale, afferma che solo in questi termini può trovarsi un punto d equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del procedimento.
Questo il principio di diritto affermato: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
コメント