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Mediazione: dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere grava sul creditore

  • Immagine del redattore: Studio legale De Biase
    Studio legale De Biase
  • 2 feb 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ. SS.UU., sent. n. 19596/2020

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.


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