Condominio: spetta all'assemblea l’approvazione del rendiconto e la gestione del residuo attivo.
- Studio legale De Biase
- 17 feb 2021
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Cass. Civ. sent. n. 3042/2021.
In materia di condominio, la circostanza che si provveda nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall’amministratore, all’impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il Condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l’importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non è considerata una causa di invalidità. Essa non pregiudica, inoltre, né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del Condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.
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